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STATUTO COMUNALE DI
MEZZOLOMBARDO
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Statuto
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P R E M E S S A
Dettando
i principi dell’ordinamento delle autonomie locali la legge 8 giugno 1990,
n. 142 ha affermato in primo luogo che “le comunità locali, ordinate in
comuni e provincie, sono autonome” ed ha voluto che questa loro condizione
venga affermata ed espressa con l’adozione di un proprio documento: lo
Statuto.
Lo
spirito della norma è stato recepito in toto nella legge regionale 4
gennaio 1993, n.1 con la quale la Regione Trentino Alto Adige ha emanato il
nuovo ordinamento dei suoi comuni; ognuno di essi dovrà darsi una carta che
contenga le norme fondamentali per il funzionamento dell'ente, determini le
attribuzioni degli organi, i diritti di iniziativa, di controllo e di
partecipazione dei consiglieri e gruppi consiliari, l'ordinamento degli
uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra comuni e con
altri enti locali, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso
dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
La
novità della norma è stata giustamente messa in rilievo e grande importanza
è stata data all’approntamento di questo documento, che diventa
affermazione del principio di autonomia e di autarchia della comunità
locale, pur nell’ambito dei principi fissati dalla legge dello Stato.
Al
dettato della legge 8 giugno 1990, n.142 si deve senza dubbio riconoscere
carattere fortemente innovativo rispetto all'ordinamento precedente, ma non
certo "rivoluzionario"; non è la prima volta infatti che nella
storia delle comunità si incontra d'adozione di carte statutarie. Questo è
accaduto anche per quella di Mezzolombardo.
Nell'archivio
comunale si conserva uno statuto del Comune in antico regime dell'anno
1584, approvato dal principe vescovo di Trento, cardinale Lodovico Madruzzo, suo signore territoriale di allora. Sul piatto della coperta del
documento è scritto con lettere di colore giallo oro: "Statuto di
Mezolambardo".
Dovendo
provvedere alla redazione dello Statuto di autonomia dell'odierno Comune di
Mezzolombardo voluto dalla normativa predetta, viene naturale ritornare con
la memoria a quel primo statuto dell'anno 1584 e scoprire un fatto che
accomuna entrambi: l'essere il fondamento e l'affermazione dell'autonomia
comunale in momenti storici molto diversi.
Lo
Statuto del 1584 si pone come prima raccolta scritta delle norme, per lo
più consuetudinarie, di autoreggenza della comunità rurale di
Mezzolombardo, norme che in precedenza venivano tramandate per via orale; è
il punto di arrivo dell'evoluzione del modulo di governo di una comunità
che risulta costituita in forma rappresentativa già nell'anno 1262, ma le
cui origini sono ben più antiche.
Nei
suoi capitoli sono contenute disposizioni che riguardano gli organi della
reggenza della comunità (elezione, competenze e attribuzioni, durata in
carica), l'acquisto e la trasmissione del titolo di membro della comunità
(vicinanza), norme per l'uso e lo sfruttamento del territorio comunale da
parte degli appartenenti alla comunità (vicini), disposizioni in materia di
sanità e igiene pubblica, polizia rurale e urbana, di edilizia, per citarne
alcune.
E'
il documento sul quale si fonderà il governo della nostra comunità e del
suo territorio fino al 1810, data in cui i comuni in antico regime vengono
soppressi, che non resta tuttavia immutato nel tempo ma viene aggiornato
per far fronte alle nuove esigenze; alla stesura originale vengono infatti
apportate aggiunte e modifiche fino all'anno 1793.
Visto
da vicino lo Statuto comunale del 1584 presenta quindi peculiarità ed
eterogeneità normative che lo rendono notevolmente diverso da quello
codificato dalla legge 142/90; ha invece in comune la caratteristica di
carta pubblica dell'autonomia e dell'autoreggenza della comunità locale di
Mezzolombardo. Per tale motivo può essere preso a fondamento ideale di
questo nuovo Statuto di autonomia.
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