OGGETTO: D.LGS. 5.02.1997, N. 22. Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani - Anno 2009. Approvazione. Preso atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dai pareri favorevoli, senza osservazioni, di regolarità tecnico amministrativa e contabile di cui all'art. 56 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1, come sostituito dall'art. 16, comma 6, della L.R. 23 ottobre 1998 n. 10, resi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria e depositati agli atti; PREMESSO E RILEVATO CHE: l'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e il relativo regolamento di attuazione (per quanto attiene alla determinazione della tariffa), approvato con il D.P.R. 27.04.1999, n. 158, prevedono l'istituzione di una tariffa, in sostituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. L'art. 11, comma 1 , lett b) del D.P.R. 158/1999 e s.m., stabilisce che gli enti locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa entro la fine della fase di transizione della durata massima di sette anni per i comuni che abbiano raggiunto nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi tra il 55 e l'85%. Il Comune di Mezzolombardo versa nella situazione sopra descritta, ossia nel 1999 aveva raggiunto una percentuale di copertura inferiore all'85%. Ora, ancorchè la Finanziaria 2006 avesse riconosciuto la proroga di un anno per il passaggio alla tariffa, il Comune di Mezzolombardo ha ritenuto di passare al nuovo sistema tariffario, in via sperimentale, già a partire dal 1° gennaio 2006. Con deliberazione consiliare n. 67 dd. 29.12.2005, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della tariffa istituita dall'art. 49 del D.Lgs. 22/1997, a far data dal 1° gennaio 2006. Con deliberazione consiliare n. 68 dd. 29.12.2005, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il piano finanziario per l'anno 2006, in raffronto alle annualità 2005 e 2007 del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m. e 49 del D.Lgs. 22/1997 e con deliberazione della Giunta comunale n. 195 del 29.12.2005 è stata approvata la tariffa di igiene ambientale per il medesimo anno. La delibera provinciale n. 2972/2005, come modificata dalla deliberazione n. 2267/2007, attuativa dell'art. 8 della L.P. n. 5/1998, stabilisce che tutti i comuni adottino a decorrere dal 1° gennaio 2009 le tecnologie di misurazione "puntuale" della quantità di rifiuti prodotti da ciascuna utenza al fine di commisurare la parte variabile della tariffa a tali quantità a decorrere da quella data. Peraltro, il gestore A.S.I.A., così come altri gestori del territorio provinciale, dovendo completare il processo tecnico di adeguamento delle modalità di raccolta dei rifiuti secondo il metodo puntuale, ha chiesto la proroga di un anno relativamente a tale termine. La richiesta attualmente è al vaglio degli organi provinciali competenti ad assumere le relative decisioni in materia. Si veda a tal proposito la Circolare del Servizio Autonomie Locali n. 11 dd. 14.10.2008 Preme inoltre evidenziare, che il D.Lgs. 5.02.1997, n. 22 è stato abrogato dal D.Lgs. 03.04.2006, 152 - Norme in materia ambientale - anche se l'articolo 238, comma 11, del medesimo, stabilisce che, sino alla emanazione del regolamento di attuazione in materia di tariffa rifiuti, continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti. La medesima considerazione vale quindi anche per le modifiche apportate al D.Lgs. 152/2006, dal D.Lgs. n. 4/2008, in materia di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti provenienti da attività produttive, per loro natura speciali. La nuova definizione di rifiuto assimilato pone problemi in ordine alla individuazione degli utenti TIA, delle superfici soggette e alla determinazione del Piano finanziario; peraltro, come detto, non trovando ancora applicazione il D.Lgs. citato, si ritiene che per il 2009 continuino a trovare applicazione le regole di assimilazione in vigore per il 2008. E'ora necessario approvare le Tariffe di Igiene Ambientale per l'anno 2009, sulla base degli elaborati di simulazione, predisposti dal gestore A.S.I.A. e trasmessi in data 11.12.2008, dai quali si evince che la percentuale di ripartizione dei costi derivanti dalla produzione di rifiuti per le utenze domestiche e le utenze non domestiche è stimata nel 60% per le utenze domestiche e nel 40% per le utenze non domestiche (stessa percentuale applicata alla tariffa in vigore - anno 2008). Va considerato che l'ammontare complessivo dei costi esplicitati dal piano finanziario è quantificato in Euro 834.828,78.= (anno 2008 - Euro 841.763,40.=), imputate alle utenze domestiche per Euro 273.006,81.= costi fissi e Euro 207.132,04.= costi variabili (60%) e alle utenze non domestiche per Euro 178.244,11.= costi fissi e Euro 176.445,82.= costi variabili (40%); l'art. 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 stabilisce che "L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 49, comma 10, del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22.". PREMESSO E RILEVATO quanto sopra; LA GIUNTA COMUNALE VISTO il Regolamento per l'applicazione della tariffa istituita dall'art. 49 del D.Lgs. 22/1997, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 67 di data 29.12.2005 con il quale il Comune di Mezzolombardo ha approvato l'istituzione della tariffa a far data dal 1° gennaio 2006 e in particolare l'art. 13 che prevede le seguenti agevolazioni: - per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composter, cumulo o altro con le modalità previste dal vigente Regolamento per l'igiene ambientale approvato con delibera consiliare 54/2003 e ss.mm. La pratica del compostaggio sarà verificata annualmente da ASIA mediante sopralluoghi a campione presso le abitazioni degli utenti sulla base di una lista predisposta dall' Ufficio tributi. Se dagli accertamenti svolti risulta che il compostaggio non è effettuato sono applicate le sanzioni di cui all'art. 19, comma 2 bis del presente regolamento; - per le utenze non domestiche servite da sistemi di raccolta differenziata della carta, cartone e della frazione organica umida, che rispettano le modalità e le verifiche stabilite da A.S.I.A., si applica una riduzione della quota variabile della tariffa. La tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento della quota variabile, nei seguenti casi: - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo, pertanto non cedute in locazione o comodato; - locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte ove il periodo di chiusura temporanea anche non continuativa risultante da autorizzazione o da altra documentazione probante sia superiore a mesi 6 (sei); - per i locali e le aree utilizzate dalle istituzioni scolastiche pubbliche o private (ad esclusione delle scuole elementari e medie inferiori pubbliche per le quali è stata invece prevista la totale sostituzione); La misura delle riduzioni di cui ai precedenti commi è stabilita annualmente dalla delibera giuntale con la quale è approvata la tariffa. La tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento della quota variabile, di una percentuale massima del 100% per l'utenza non domestica, in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero. La riduzione è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione "kd" per la specifica categoria indicati all'art. 11.........."OMISSIS". RICHIAMATO l'art. 14 dello stesso Regolamento che prevede, in talune situazioni, la sostituzione totale e parziale del Comune al soggetto tenuto al pagamento: ... "OMISSIS"Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nelle seguenti misure: - per le abitazioni, occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza e, più precisamente, quando il nucleo familiare è in possesso di un solo reddito di pensione sociale o di pensione di importo non superiore a quella minima erogata dall'I.N.P.S; - per le abitazioni occupate da persone anziane (ultra 65enni), sole o in coppia con altro anziano situate in unità immobiliari di tipo economico o popolare o ultra popolare (A/3,A/4,A/5) aventi superficie tassabile superiore a metri quadrati 100 (cento) e che non superino il seguente reddito, comunque accertato: - Euro 565,00.= mensili (se persona sola), - Euro 817,00.= mensili (se nucleo o coppia). Il reddito va inteso al netto dell'imposta e al lordo degli oneri deducibili. All'aggiornamento annuale dei limiti di reddito provvede, con propria deliberazione la Giunta comunale sulla base degli indici ISTAT; - per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, eccetera, purché, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro. In tale categoria agevolata si intendono ricompresi anche gli oratori e gli altri spazi di natura religiosa e non, nei quali l'accesso sia libero, dedicato all'educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche. Il Comune individua annualmente le risorse con le quali fare fronte al pagamento della tariffa dovuta per le tipologie agevolate di cui ai precedenti commi. La misura dell'agevolazione viene stabilita annualmente con deliberazione giuntale con la quale è approvata la tariffa. ..........OMISSIS" VISTA la necessità di fissare per l'anno 2009 la misura delle agevolazioni di cui al comma 3 del richiamato art. 13 e la quota per la quale il Comune si sostituisce in modo parziale all'utenza in relazione al comma 2 dell'art. 14 del Regolamento; RITENUTO necessario definire le agevolazioni previste dagli art. 13 e 14 del Regolamento per l'applicazione della tariffa nelle seguenti misure: art. 13 comma 1 per il compostaggio della frazione umida praticato dalle utenze domestiche: riduzione della quota variabile del 30% (trenta); art. 13 comma 2 per la raccolta differenziata della carta e della frazione umida per le attività: riduzione della quota variabile del 40% (quaranta); art. 13 comma 3 lett. a) per le abitazioni a disposizione per uso stagionale discontinuo: riduzione della quota variabile del 50% (cinquanta); art. 13 comma 3 lett. b) per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale: riduzione della quota variabile del 50% (cinquanta); art. 13 comma 3 lett. c) per i locali e le aree utilizzate dalle istituzioni scolastiche pubbliche o private (ad esclusione delle scuole elementari e medie inferiori pubbliche per le quali è stata invece prevista la totale sostituzione): riduzione della quota variabile del 80% (ottanta); art. 14 comma 2 lett. a) per le abitazioni, occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza e, più precisamente, quando il nucleo familiare è in possesso di un solo reddito di pensione sociale o di pensione di importo non superiore a quella minima erogata dall'I.N.P.S., quota a carico del Comune del: 75% (settantacinque); art. 14 comma 2 lett. b) per le abitazioni occupate da persone anziane (ultra 65enni), sole o in coppia con altro anziano situate in unità immobiliari di tipo economico o popolare o ultra popolare (A/3, A/4, A/5) aventi superficie tassabile superiore a metri quadrati 100 (cento) e che non superino il seguente reddito, comunque accertato: - Euro 565,00 mensili (se persona sola), - Euro 817,00 mensili (se nucleo o coppia). Il reddito va inteso al netto dell'imposta e al lordo degli oneri deducibili. Quota a carico del comune: 60% (sessanta); art. 14 comma 2 lett. c) per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, eccetera, purché, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro. In tale categoria agevolata si intendono ricompresi anche gli oratori e gli altri spazi di natura religiosa e non nei quali l'accesso sia libero, dedicato all'educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche. Quota a carico del Comune: 65% (sessantacinque); RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 52 dd. 25.3.2008, con la quale è stato approvato il P.E.G. relativo all'esercizio 2008; ACCERTATA in particolare la competenza della Giunta ad assumere il presente atto relativo a determinazione delle tariffe, come specificato nel punto c) della delibera n. 136 del 13.9.2005; ESAMINATI gli esiti della simulazione trasmessa dal consulente di ASIA, in data 11.12.2008 con comunicazione elettronica; RITENUTO meritevole di approvazione il sistema di tariffe per le utenze domestiche e non domestiche accluse nel prospetto di simulazione elaborato in data 11.12.2008 come da dettagliati nella parte dispositiva del presente provvedimento; VISTO il Regolamento per l'applicazione della tariffa istituita dall'art. 49 del D.Lgs. 22/1997, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 67 di data 29.12.2005, con il quale il Comune di Mezzolombardo ha approvato l'istituzione della tariffa a far data dal 1° gennaio 2006; PRESO ATTO CHE, per effetto dell'art. 13 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, come modificato da ultimo dall'art. 5 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7, la competenza deliberativa in materia di determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, ivi compresi quelli oggetto del presente provvedimento, è stata attribuita alla Giunta comunale; RICHIAMATE le note illustrative della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 pubblicate dall'Assessorato agli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige, ed in particolare la pag. 10; RICHIAMATA la Circolare n. 5/EL/2005/TN dd. 7.12.2005 della Ripartizione Affari Istituzionali e competenze ordinamentali della Regione Trentino-Alto Adige, avente ad oggetto "Criteri di distribuzione della competenza tra Consiglio e Giunta comunale in materia di tariffe"; VISTA la L.R. 04 gennaio 1993, n. 1 concernente "Nuovo ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto-Adige" e ss.mm.; VISTO lo Statuto comunale; Con voti favorevoli, espressi per alzata di mano, resi separatamente con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente, per la necessità di approvare le tariffe entro la fine dell'anno in corso, D E L I B E R A 1. di approvare la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2009 secondo le misure riportate nelle allegate tabelle: tabella 1 "Listino tariffa utenza domestica" e tabella 2 "Listino tariffa utenza non domestica"; 2. di dare atto che i coefficienti utilizzati per determinazione della parte fissa e variabile della tariffa trovano giustificazione nell'adattamento alla realtà locale dei coefficienti geografici individuati su macroambiti dal D.P.R. 158/99; 3. di dare atto che, secondo le disposizioni del D.P.R. 158/1999, le tariffe conseguenti garantiranno per l'anno 2009 una copertura dei costi previsti nel piano finanziario pari ad Euro 834.828,78.= (100%); 4. di approvare ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento per l'applicazione della tariffa, le agevolazioni e le misure di sostituzione del Comune al soggetto contribuente come riportate in premessa; 5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 54, della L.R. 1/93 e s.m. (art. 79 T.U. DPReg. 3/L 1.2.2005); 6. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 54, comma 1-bis, della L.R. 1/93 e s.m.; (art. 79 T.U. DPReg. 3/L 1.2.2005); 7. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi: - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 54, comma 3-bis, della L.R. 1/93 e s.m. (art. 79 T.U. DPReg. 3/L 1.2.2005); - ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 6.12.1971, n.1034. EB/pt/mc Deliberazione della G.C. n. 230 dd. 22.12.2008 pag. Deliberazione della G.C. n. 230 dd. 22.12.2008 pag.