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Delibera aliquote e detrazioni ICI 2005
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 dd. 29/12/2004
OGGETTO: Decreto Legislativo 30.12.1992, n° 504 e succ.
mod. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.
Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2005.
Preso atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dai
pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa e contabile di cui
all'art. 56 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1, come sostituito dall'art. 16, comma
6, della L.R. 23 ottobre 1998 n. 10, resi dai responsabili delle strutture
competenti dell'istruttoria e depositati agli atti;
PREMESSO E RILEVATO CHE:
ai sensi dell'art. 6 del D. Leg.vo 30.12.1992, n° 504 e s.m., istitutivo
dell'imposta comunale sugli immobili, "l'aliquota è stabilita dal Comune, con
deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto per
l'anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica
l'aliquota del 4 per mille.
Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta
comunale sugli immobili le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate dal
Consiglio comunale.
Nel corso degli anni si sono succeduti molti provvedimenti legislativi, che
hanno attribuito ai Comuni la possibilità di deliberare aliquote agevolate,
sempre contenute tra il 4 e il 7 per mille, per particolari categorie di
immobili o di soggetti possessori di unità immobiliari, come di seguito
specificati:
- l'art. 4, comma 1, della Legge 24.10.1996, n° 556 dispone che i Comuni possono
deliberare un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore
delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a
proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente
adibite ad abitazione principale, nonchè per quelle locate con contratto
registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a
condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo
gettito annuale realizzato;
- le disposizioni della Legge 23.12.1996, n° 662 "Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica", collegata alla Legge Finanziaria 1997, modificando in
modo sostanziale parte della normativa relativa all'I.C.I. ed in particolare
consentendo di determinare discrezionalmente differenziate aliquote, comprese
tra il 4 e il 7 per mille, stabiliscono in particolare misure diverse per gli
immobili diversi dall'abitazione principale, le seconde case, gli alloggi non
locati (in caso di immobili non locati, per i quali non risultino essere stati
registrati contratti di locazione da almeno due anni, l'aliquota può essere
deliberata in misura non superiore al 9 per mille, come previsto dall'art. 2,
comma quatto, della Legge n° 431/1998);
- ai sensi dell'art. 3, comma 55 della Legge 23.12.1996, n° 662, i Comuni
possono stabilire un'aliquota nella misura del 4 per mille per un periodo
comunque non superiore a tre anni relativamente ai fabbricati realizzati per la
vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente
dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;
- ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Legge 27.12.1997, n° 449 i Comuni possono
fissare aliquote agevolate per l'I.C.I. anche inferiori al 4 per mille, a favore
di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari
inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di
interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero
volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure
all'utilizzo di sottotetti e che l'aliquota agevolata è applicata limitatamente
alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni
dall'inizio dei lavori;
- l'art. 8, terzo comma, del D. Leg.vo n° 504/1992 e s.m. prevede, a decorrere
dal 1997, la possibilità, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, di ridurre
del 50% l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo ovvero di elevare da lire 200.000.= (euro
103,29) fino a lire 500.000.= (euro 258,23), l'importo della detrazione
spettante per l'abitazione principale, anche limitatamente alle categorie di
soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale;
- ai sensi dell'art. 58, comma 3, del D. Leg.vo n° 446/1997 i Comuni possono
stabilire la detrazione, limitatamente all'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo, in misura superiore a lire 500.000.=
(euro 258,23) e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità e
considerato che in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non
può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari
tenute a disposizione del contribuente;
- in base all'art. 2 bis del Regolamento I.C.I. approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n° 67/1998 e s.m., l'aliquota prevista per le abitazioni
principali si applica anche ad una unità immobiliare di pertinenza, classificata
nella categoria catastale C/2 - C/6 - C/7 e che alla stessa pertinenza si
applica la detrazione solo per la quota eventualmente non già assorbita
dall'abitazione principale;
- in base all'art. 9 del Regolamento I.C.I., approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n° 67/1998 e s.m. le abitazioni concesse in uso gratuito dal
possessore ai suoi familiari, parenti in linea retta entro il 2° grado (dai
genitori ai figli, dai nonni ai nipoti e viceversa) sono equiparate alle
abitazioni principali se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria
residenza e vi dimora abitualmente. Alle abitazioni di cui ai commi precedenti è
applicata l'aliquota prevista per le abitazioni principali e la detrazione
prevista per le stesse.
Si ritiene opportuno, per i motivi di equa ripartizione del peso fiscale, di non
gravare indistintamente su tutti i soggetti passivi dell'imposta, ma di incidere
in modo differenziato in relazione all'effettivo uso degli immobili.
Al fine di conseguire l'equilibrio della parte corrente del bilancio,
l'Amministrazione comunale intende fissare l'aliquota ordinaria dell'imposta
comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille, nonchè di adottare
l'aliquota ridotta pari al 4 per mille per le abitazioni principali o a queste
assimilate (ai sensi di quanto previsto dal Regolamento per l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili) possedute da persone fisiche aventi
residenza anagrafica nel Comune di Mezzolombardo o utilizzate da soli
assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, purchè residenti nel
Comune, nonchè per la prima e/o unica unità immobiliare di pertinenza.
Per quanto concerne la detrazione spettante sull'imposta dovuta per abitazione
principale o a questa assimilata (ai sensi di quanto previsto dal Regolamento
per l'applicazione dell'I.C.I.) è confermata, anche per l'anno d'imposta 2005 in
Euro 132,00.=; la gestione di una cifra priva di decimali e facilmente
divisibile per 12 rende agevole il conteggio della detrazione spettante da parte
dei contribuenti.
E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
CATEGORIE DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO
ECONOMICO - SOCIALE:
GIOVANI COPPIE:
si ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del D. Lgs.
30.12.1992, n. 504 e s.m., far rientrare nel novero delle situazioni di
particolare disagio economico - sociale la condizione dei soggetti passivi
I.C.I. che presentino le seguenti caratteristiche:
a) alla data del 31 dicembre 2005 non abbiano superato i trent'anni di età e
nell'anno 2005 abbiano contratto matrimonio con persona di età non superiore ai
trent'anni; requisito comprovato da autocertificazione ex D.P.R. 445/00, o nel
caso in cui l'autocertificazione non sia ammessa, da idonea documentazione dalla
quale risulti la data del matrimonio;
b) la dichiarazione riguarda l'immobile destinato ad abitazione principale di
entrambi i coniugi, e sua pertinenza come sopra definita ai sensi dell'art. 2
bis del Regolamento I.C.I.; è riconosciuta, a domanda dell'interessato che
presenti le caratteristiche di cui sopra, una detrazione di euro 126,00
cumulabile con quella prevista per l'abitazione principale, a valere per gli
anni 2005/2006/2007.
FAMIGLIE NUMEROSE:
a) si ritiene opportuno determinare in euro 100,00.= la detrazione spettante
sull'imposta dovuta per l'abitazione principale (detrazione da considerare
cumulabile), prevista dall'art. 15 - comma 6 - della Legge 24.12.1993, n 537 e
s.m. a favore dei soggetti passivi con almeno tre figli minorenni a carico, cui
va aggiunta, per ogni altro figlio minorenne a carico oltre il terzo,
un'ulteriore detrazione di euro 70,00 a figlio per l'anno 2005, che abbiano i
seguenti requisiti:
- il beneficiario della detrazione dovrà possedere esclusivamente unica unità
immobiliare nel territorio comunale classificata o classificabile catastalmente
nella cat. A/2 (civile), A/3 (economica), A/4 (popolare), A/5 (ultra popolare),
A/7 (villini), A/11 (case tipiche del luogo) utilizzata direttamente come
abitazione principale e una pertinenza classificata nella categoria catastale
C/2 - C/6 - C/7;
PERSONE NON ABBIENTI:
b) si ritiene opportuno determinare in euro 240,00.=, per l'anno 2005, la
detrazione spettante sull'imposta dovuta per l'abitazione principale (detrazione
da considerare in alternativa e non cumulabile), prevista dall'art. 15 - comma 6
- della Legge 24.12.1993, n 537 e s.m. a favore dei cittadini che abbiano i
seguenti requisiti:
- il beneficiario della detrazione dovrà possedere esclusivamente unica unità
immobiliare nel territorio comunale classificata o classificabile catastalmente
nella cat. A/2 (civile), A/3 (economica), A/4 (popolare), A/5 (ultra popolare),
A/7 (villini), A/11 (case tipiche del luogo) utilizzata direttamente come
abitazione principale;
- il beneficiario della detrazione dovrà possedere solo redditi derivanti da
pensione sociale con riferimento all'intero nucleo familiare;
- il beneficiario della detrazione dovrà appartenere a nucleo familiare come
risulta dal registro della popolazione residente il cui reddito (imponibile ai
fini IRPEF) non superi complessivamente i seguenti importi (importi desunti dai
criteri di assegnazione dell'assegno per il nucleo familiare in vigore
dall'1.07.2003):
- nucleo familiare composto da 1 persona............Euro 11.697,13;
- nucleo familiare composto da 2 persone............Euro 14.474,16;
- nucleo familiare composto da 3 persone............Euro 17.250,64;
- nucleo familiare composto da 4 persone............Euro 20.026,05;
- nucleo familiare composto da 5 persone............Euro 22.803,62;
- nucleo familiare composto da 6 o più persone..Euro 25.580,09;
- il beneficiario della detrazione non dovrà possedere, con riferimento a tutti
i componenti il nucleo familiare altri beni immobili sul territorio nazionale o
all'estero con esclusione dell'unica pertinenza (classificata C/2 - C/6 - C/7)
al servizio dell'abitazione principale;
- in caso di contitolarità sull'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale da tutti i possessori, la detrazione viene suddivisa in parti uguali
alla quota di destinazione ad abitazione principale, prescindendo dalla
rispettiva quota di possesso dei singoli titolari;
- per persona a carico si fa riferimento all'art. 13 del T.U. sull'imposta di
reddito;
- per reddito imponibile si deve intendere quello risultante dall'ultima
dichiarazione dei redditi presentata o dai modelli rilasciati dai datori di
lavoro o dagli Enti che erogano la pensione;
- l'aumento della detrazione viene applicato in sede di versamento dell'imposta
senza alcuna istanza preventiva e il funzionario responsabile della gestione
dell'I.C.I., in sede di verifica dei versamenti, richiede agli interessati la
documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti per l'aumento
della detrazione e/o si avvale dei dati verificabili presso gli uffici
competenti (Ufficio Tavolare, Catasto, INPS, ecc...). Qualora tali documenti non
vengano presentati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta il
contribuente perde il diritto all'agevolazione e si applicano le sanzioni e gli
interessi previsti. Stessi interessi e sanzioni si applicano ai contribuenti
che, in base alla documentazione presentata o in base ai dati raccolti
dall'Ufficio, non risultino in possesso dei requisiti richiesti dall'ulteriore
detrazione.
A norma dell'art. 58, comma 3 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 le detrazioni di cui
alle lettere a) o b) possono essere riconosciute sino alla concorrenza
dell'imposta dovuta per l'abitazione principale.
Per quanto concerne l'aliquota agevolata prevista dall'art. 8 del Regolamento in
materia di I.C.I. per gli immobili soggetti a ristrutturazione, restauro o
recupero, da applicarsi a decorrere dall'1 gennaio successivo a quello in cui i
lavori sono stati ultimati (data fine lavori) si ritiene di confermare tale
aliquota nella misura dell'1 per mille.
L'art. 11 del Regolamento sopra richiamato prevede inoltre che sia sempre il
Consiglio comunale, in sede di determinazione dell'aliquota I.C.I. e relative
detrazioni, a fissare annualmente la sanzione prevista in caso di omessa
dichiarazione di variazione I.C.I. in base ai limiti stabiliti dall'art. 14 del
D. Lgs. 18 dicembre 1997, n° 473 e ss.mm. (dal 100 per cento a 200 per cento).
Si propone pertanto di confermare per l'anno 2005 la sanzione dovuta per
l'omessa dichiarazione di variazione nella misura del 100 per cento del tributo
dovuto, con un minimo di Euro 51,00.=, come previsto per legge.
PREMESSO E RILEVATO quanto sopra;
IL CONSIGLIO COMUNALE
SEGUITANE la discussione, di cui al processo verbale di
seduta;
VISTE le disposizioni vigenti in materia di I.C.I.;
VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 67 dd.
29.12.1998, come modificato con deliberazioni consiliari n° 44 di data
16.12.1999, n° 10 dd. 06.03.2001, n° 9 di data 11.02.2002 e n° 54 dd.
26.11.2003;
VISTA la Legge 27 dicembre 1997, n 449, ed in particolare l'art. 1, comma 5,
Titolo I;
VISTO il D. Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, ed in particolare gli artt. 58 e 59;
VISTA la L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modifiche;
VISTO il sopramenzionato parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa
di cui all'art. 56 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1, come sostituito dall'art. 16,
comma 6, della L.R. 23 ottobre 1998, n° 10, reso dal Responsabile della
struttura competente dell'istruttoria e depositato agli atti e considerato che
non necessita il parere di regolarità contabile;
VISTO lo Statuto comunale;
CON voti favorevoli n. 11, astenuti 3 (Moreni, Dalfovo, Dalmonego), e contrari 2
(Pomella e Luchin), espressi per alzata di mano,
D E L I B E R A
1. di stabilire le aliquote I.C.I., per l'anno 2005, nel modo
seguente:
- ALIQUOTA ORDINARIA del 5 per mille da applicarsi a tutti gli immobili
(fabbricati ed aree) ad eccezione di quelli soggetti alle diverse aliquote di
seguito specificate;
- ALIQUOTA RIDOTTA del 4 per mille in favore delle persone fisiche/soggetti
passivi e dei soci di cooperative a proprietà indivisa residenti nel Comune, per
le sole unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale,
riconoscendo altresì, quale abitazione principale, anche l'unità immobiliare
posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, purchè non locata, nonchè quelle unità immobiliari
assimilate ad abitazione principale ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per
l'applicazione dell'imposta (concessione di abitazione a parenti entro il 2°
grado in linea retta) tenendo altresì conto di quanto previsto dall'art. 2 bis
relativamente alle pertinenze dell'abitazione principale;
- ALIQUOTA RIDOTTA dell'1 per mille nei casi e con i criteri previsti dall'art.
8 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;
2. di stabilire le detrazioni I.C.I., per l'anno 2005, nella seguente misura:
a) detrazione prevista per l'abitazione principale in Euro 132,00 estesa anche:
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari nonchè alle
abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti anziani o
disabili che hanno trasferito, a seguito di ricovero permanente, la propria
residenza in istituti di ricovero o sanitari;
- agli alloggi regolarmente assegnati in locazione semplice dagli Istituti
autonomi case popolari;
- alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale con l'art. 9 del
Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
b) detrazione prevista per l'abitazione principale in euro 126,00 (cumulabile
con quella prevista alla lett. a) ma in alternativa a quella prevista alla lett.
c) per le giovani coppie che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere
a) e b) delle premesse che si richiamano quale parte integrante del presente
dispositivo (età non superiore ai 30 anni, sposati nel 2005 e residenti a
Mezzolombardo);
c) detrazione prevista per l'abitazione principale in Euro 100,00 alla quale
vanno aggiunti euro 70,00.= per ogni ulteriore figlio minorenne oltre il terzo,
(cumulabile alle precedenti) per i soggetti con famiglie numerose secondo i
criteri e le modalità meglio esposte alla lett. a) in premessa (soggetti passivi
ICI con almeno tre figli minori a carico);d) detrazione prevista per
l'abitazione principale in Euro 240,00 (in alternativa alla precedente e non
cumulabile) per i soggetti non abbienti secondo i criteri e le modalità meglio
esposte alla lett. b) in premessa;
3. di trasmettere, per la pubblicazione, il presente provvedimento, ai sensi
dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/1997, come modificato dal D.Lgs.
30.12.1999, n. 506, al Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio del
federalismo fiscale, secondo le modalità stabilite dalla Circolare del Ministero
dell'Economia e delle Finanze n. 3 dd. 16.4.2003;
4. di dare atto che le aliquote e detrazioni, oggetto del presente
provvedimento, avranno effetto per l'annualità 2005;
5. di confermare per l'anno 2005 l'importo della sanzione dovuta per omessa
dichiarazione di variazione: 100 % del tributo dovuto con un minimo di Euro
51,00.= secondo i criteri disposti dal D. Lgs. 18 dicembre 1997, n° 473 e s.m.;
6. di dichiarare che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione
avvenuta, ai sensi dell'art. 52, della L.R. 1/93;
7. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31 luglio 1993, n. 13, che
avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai
sensi dell'art. 52, comma 13, della L.R. 1/93 e s.m.;
- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lett.
b) della Legge 6.12.1971, n.1034.
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