Preso atto della proposta di deliberazione
relativa all'oggetto, corredata dai pareri favorevoli, senza osservazioni,
di regolarità tecnico amministrativa e contabile di cui all'art. 56 della L.R. 4
gennaio 1993 n. 1, come sostituito dall'art. 16, comma 6, della L.R. 23 ottobre
1998 n. 10, resi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria e
depositati agli atti;
PREMESSO E RILEVATO CHE:
ai sensi dell'art. 6 del D. Leg.vo 30.12.1992,
n° 504 e s.m., istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili, "l'aliquota è
stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni
anno, con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non è adottata entro
tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille."
Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Comunale
per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili le aliquote e le
detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio comunale.
Nel corso degli anni si sono succeduti molti
provvedimenti legislativi, che hanno attribuito ai Comuni la possibilità di
deliberare aliquote agevolate, sempre contenute tra il 4 e il 7 per mille, per
particolari categorie di immobili o di soggetti possessori di unità immobiliari,
come di seguito specificati:
- l'art. 4, comma 1, della Legge 24.10.1996,
n° 556 dispone che i Comuni possono deliberare un'aliquota ridotta, comunque
non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi
e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune,
per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonchè
per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come
abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia
almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;
- le disposizioni della Legge 23.12.1996, n°
662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", collegata alla Legge
Finanziaria 1997, modificando in modo sostanziale parte della normativa
relativa all'I.C.I. ed in particolare consentendo di determinare
discrezionalmente differenziate aliquote, comprese tra il 4 e il 7 per mille,
stabiliscono in particolare misure diverse per gli immobili diversi
dall'abitazione principale, le seconde case, gli alloggi non locati (in caso
di immobili non locati, per i quali non risultino essere stati registrati
contratti di locazione da almeno due anni, l'aliquota può essere deliberata in
misura non superiore al 9 per mille, come previsto dall'art. 2, comma quatto,
della Legge n° 431/1998);
- ai sensi dell'art. 3, comma 55 della Legge
23.12.1996, n° 662, i Comuni possono stabilire un'aliquota nella misura del 4
per mille per un periodo comunque non superiore a tre anni relativamente ai
fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per
oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di
immobili;
- ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Legge
27.12.1997, n° 449 i Comuni possono fissare aliquote agevolate per l'I.C.I.
anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano
interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o
interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o
architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione
di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di
sottotetti e che l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità
immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni
dall'inizio dei lavori;
- l'art. 8, terzo comma, del D. Leg.vo n°
504/1992 e s.m. prevede, a decorrere dal 1997, la possibilità, nel rispetto
dell'equilibrio di bilancio, di ridurre del 50% l'imposta dovuta per l'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ovvero di
elevare da lire 200.000.= (euro 103,29) fino a lire 500.000.= (euro 258,23),
l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale, anche
limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio
economico-sociale;
- ai sensi dell'art. 58, comma 3, del D. Leg.vo
n° 446/1997 i Comuni possono stabilire la detrazione, limitatamente all'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, in misura
superiore a lire 500.000.= (euro 258,23) e fino a concorrenza dell'imposta
dovuta per la predetta unità e considerato che in tal caso il Comune che ha
adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella
ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente;
- in base all'art. 7 del Regolamento I.C.I.
approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data odierna, l'aliquota
prevista per le abitazioni principali si applica anche ad una unità
immobiliare di pertinenza, classificata nella categoria catastale C/2 - C/6 -
C/7 e che alla stessa pertinenza si applica la detrazione solo per la quota
eventualmente non già assorbita dall'abitazione principale;
- in base all'art. 8 del Regolamento I.C.I.,
approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data odierna, le
abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti
in linea retta entro il 2° grado e parenti in linea collaterale di 2° grado,
sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il familiare ha
stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente e ciò sia comprovato
da residenza anagrafica. A dette abitazioni è applicata l'aliquota prevista
per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse.
Si ritiene opportuno, per i motivi di equa
ripartizione del peso fiscale, di non gravare indistintamente su tutti i
soggetti passivi dell'imposta, ma di incidere in modo differenziato in relazione
all'effettivo uso degli immobili.
Al fine di conseguire l'equilibrio della parte
corrente del bilancio, l'Amministrazione comunale intende fissare l'aliquota
ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille,
nonchè di adottare l'aliquota ridotta pari al 4 per mille per le abitazioni
principali o a queste assimilate (ai sensi di quanto previsto dal Regolamento
per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili) possedute da persone
fisiche aventi residenza anagrafica nel Comune di Mezzolombardo o utilizzate da
soli assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, purchè residenti
nel Comune, nonchè per la prima e/o unica unità immobiliare di pertinenza.
Per quanto concerne la detrazione spettante
sull'imposta dovuta per abitazione principale o a questa assimilata (ai sensi di
quanto previsto dal Regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.) è confermata,
anche per l'anno d'imposta 2008 in Euro 132,00.=.
E' considerata direttamente adibita ad
abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
non risulti locata.
CATEGORIE DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI
PARTICOLARE DISAGIO ECONOMICO - SOCIALE:
GIOVANI COPPIE:
si ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 8,
comma 3 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 e s.m., far rientrare nel novero delle
situazioni di particolare disagio economico - sociale la condizione dei soggetti
passivi I.C.I. che presentino le seguenti caratteristiche:
a) alla data del 31 dicembre 2008 non
abbiano superato i trent'anni di età e nell'anno 2008 abbiano contratto
matrimonio con persona di età non superiore ai trent'anni; requisito
comprovato da autocertificazione ex D.P.R. 445/00, o nel caso in cui
l'autocertificazione non sia ammessa, da idonea documentazione dalla quale
risulti la data del matrimonio;
b) la dichiarazione riguarda l'immobile
destinato ad abitazione principale di entrambi i coniugi, e sua pertinenza
come sopra definita ai sensi dell'art. 7 del Regolamento I.C.I.; è
riconosciuta, a domanda dell'interessato che presenti le caratteristiche di
cui sopra, una detrazione di euro 126,00 cumulabile con quella prevista per
l'abitazione principale, a valere per gli anni 2008/2009/2010.
FAMIGLIE NUMEROSE:
a) si ritiene opportuno determinare in euro
100,00.= la detrazione spettante sull'imposta dovuta - anno 2008 - per
l'abitazione principale (detrazione da considerare cumulabile), prevista
dall'art. 15 - comma 6 - della Legge 24.12.1993, n 537 e s.m. a favore dei
soggetti passivi con almeno tre figli minorenni a carico, cui va aggiunta, per
ogni altro figlio minorenne a carico oltre il terzo, un'ulteriore detrazione di
euro 70,00.= che abbiano i seguenti requisiti:
- il beneficiario della detrazione dovrà
possedere esclusivamente unica unità immobiliare nel territorio comunale
classificata o classificabile catastalmente nella cat. A/2 (civile), A/3
(economica), A/4 (popolare), A/5 (ultra popolare), A/7 (villini), A/11 (case
tipiche del luogo) utilizzata direttamente come abitazione principale e una
pertinenza classificata nella categoria catastale C/2 - C/6 - C/7;
PERSONE NON ABBIENTI:
b) si ritiene opportuno determinare in euro
240,00.=, per l'anno 2008, la detrazione spettante sull'imposta dovuta per
l'abitazione principale (detrazione da considerare in alternativa e non
cumulabile), prevista dall'art. 15 - comma 6 - della Legge 24.12.1993, n 537 e
s.m. a favore dei cittadini che abbiano i seguenti requisiti:
- il beneficiario della detrazione dovrà
possedere esclusivamente unica unità immobiliare classificata o classificabile
catastalmente nella cat. A/2 (civile), A/3 (economica), A/4 (popolare), A/5
(ultra popolare), A/7 (villini), A/11 (case tipiche del luogo) utilizzata
direttamente come abitazione principale;
- il beneficiario della detrazione dovrà
possedere solo redditi derivanti da pensione sociale con riferimento
all'intero nucleo familiare;
- il beneficiario della detrazione dovrà
appartenere a nucleo familiare come risulta dal registro della popolazione
residente il cui reddito (imponibile ai fini IRPEF) non superi
complessivamente i seguenti importi (importi desunti dai criteri di
assegnazione dell'assegno per il nucleo familiare in vigore dall'1.07.2003):
- nucleo familiare composto da 1
persona........Euro 11.697,13;
- nucleo familiare composto da 2 persone........Euro 14.474,16;
- nucleo familiare composto da 3 persone........Euro 17.250,64;
- nucleo familiare composto da 4 persone........Euro 20.026,05;
- nucleo familiare composto da 5 persone........Euro 22.803,62;
- nucleo familiare composto da 6 o più persone..Euro 25.580,09;
- il beneficiario della detrazione non dovrà
possedere, con riferimento a tutti i componenti il nucleo familiare, altri
beni immobili sul territorio nazionale o all'estero con esclusione dell'unica
pertinenza (classificata C/2 - C/6 - C/7) al servizio dell'abitazione
principale;
- in caso di contitolarità sull'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale da tutti i possessori, la
detrazione viene suddivisa in parti uguali alla quota di destinazione ad
abitazione principale, prescindendo dalla rispettiva quota di possesso dei
singoli titolari;
- per persona a carico si fa riferimento
all'art. 13 del T.U. sull'imposta di reddito;
- per reddito imponibile si deve intendere
quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata o dai
modelli rilasciati dai datori di lavoro o dagli Enti che erogano la pensione;
- l'aumento della detrazione viene applicato
in sede di versamento dell'imposta senza alcuna istanza preventiva e il
funzionario responsabile della gestione dell'I.C.I., in sede di verifica dei
versamenti, richiede agli interessati la documentazione comprovante il
possesso dei requisiti previsti per l'aumento della detrazione e/o si avvale
dei dati verificabili presso gli uffici competenti (Ufficio Tavolare, Catasto,
INPS, ecc...). Qualora tali documenti non vengano presentati entro il termine
di trenta giorni dalla richiesta il contribuente perde il diritto
all'agevolazione e si applicano le sanzioni e gli interessi previsti. Stessi
interessi e sanzioni si applicano ai contribuenti che, in base alla
documentazione presentata o in base ai dati raccolti dall'Ufficio, non
risultino in possesso dei requisiti richiesti dall'ulteriore detrazione.
A norma dell'art. 58, comma 3 del D.Lgs.
15.12.1997, n. 446 le detrazioni di cui alle lettere a) o b) possono essere
riconosciute sino alla concorrenza dell'imposta dovuta per l'abitazione
principale.
Per quanto concerne l'aliquota agevolata
prevista dall'art. 10 del Regolamento in materia di I.C.I. per gli immobili
soggetti a ristrutturazione, restauro o recupero, da applicarsi dall'inizio dei
lavori, fino alla data degli stessi, ovvero se antecedente fino alla data in cui
il fabbricato, oggetto degli interventi è comunque utilizzato si ritiene di
confermare per l'anno di imposta 2008 l'aliquota nella misura dell'1 per mille.
PREMESSO E RILEVATO quanto sopra;
IL CONSIGLIO COMUNALE
SEGUITANE la discussione, di cui al processo
verbale di seduta;
VISTE le disposizioni vigenti in materia di
I.C.I.;
VISTO il Regolamento Comunale per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione
del Consiglio comunale di data odierna;
VISTA la Legge 27 dicembre 1997, n 449, ed in
particolare l'art. 1, comma 5, Titolo I;
VISTO il D. Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, ed
in particolare gli artt. 58 e 59;
VISTA la L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e successive
modifiche;
VISTO il sopramenzionato parere favorevole di
regolarità tecnico amministrativa di cui all'art. 56 della L.R. 4 gennaio 1993
n. 1, come sostituito dall'art. 16, comma 6, della L.R. 23 ottobre 1998, n° 10,
reso dal Responsabile della struttura competente dell'istruttoria e depositato
agli atti e considerato che non necessita il parere di regolarità contabile;
VISTO lo Statuto comunale;
CON voti favorevoli 16, contrari 3 (Rossi,
Gottardi, Viola), espressi per alzata di mano, resi separatamente con riguardo
all'immediata eseguibilità da conferire alla presente,
D E L I B E R A
1. di stabilire le aliquote I.C.I., per
l'anno 2008, nel modo seguente:
- ALIQUOTA ORDINARIA del 5 per mille
da applicarsi a tutti gli immobili (fabbricati ed aree) ad eccezione di
quelli soggetti alle diverse aliquote di seguito specificate;
- ALIQUOTA RIDOTTA del 4 per mille
in favore delle persone fisiche/soggetti passivi e dei soci di cooperative a
proprietà indivisa residenti nel Comune, per le sole unità immobiliari
direttamente adibite ad abitazione principale, riconoscendo altresì, quale
abitazione principale, anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di
proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purchè
non locata, nonchè quelle unità immobiliari assimilate ad abitazione
principale ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per l'applicazione
dell'imposta (concessione di abitazione a parenti entro il 2° grado in linea
retta e parenti di 2° grado in linea collaterale) tenendo altresì conto di
quanto previsto dall'art. 7 relativamente alle pertinenze dell'abitazione
principale;
- ALIQUOTA RIDOTTA dell'1 per mille
nei casi e con i criteri previsti dall'art. 10 del Regolamento comunale per
l'applicazione dell'I.C.I.;
2. di stabilire le detrazioni I.C.I., per
l'anno 2008, nella seguente misura:
a) detrazione prevista per l'abitazione
principale in Euro 132,00 estesa anche:
- alle unità immobiliari appartenenti
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione
principale dai soci assegnatari nonchè alle abitazioni possedute a
titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti anziani o disabili che
hannno trasferito, a seguito di ricovero permanente, la propria
residenza in istituti di ricovero o sanitari;
- agli alloggi regolarmente assegnati
in locazione semplice dagli Istituti autonomi case popolari;
- alle unità immobiliari assimilate
all'abitazione principale di cui all'art. 8 del Regolamento per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
b) detrazione prevista per l'abitazione
principale in euro 126,00 (cumulabile con quella prevista alla lett. a)
ma in alternativa a quella prevista alla lett. c) per le giovani coppie che
siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) delle premesse
che si richiamano quale parte integrante del presente dispositivo (età non
superiore ai 30 anni, sposati nel 2007 e residenti a Mezzolombardo);
c) detrazione prevista per l'abitazione
principale in Euro 100,00 alla quale vanno aggiunti euro 70,00.= per
ogni ulteriore figlio minorenne oltre il terzo, (cumulabile alle precedenti)
per i soggetti con famiglie numerose secondo i criteri e le modalità meglio
esposte alla lett. a) in premessa (soggetti passivi ICI con almeno tre figli
minori a carico);
d) detrazione prevista per l'abitazione
principale in Euro 240,00 (in alternativa alla precedente e non
cumulabile) per i soggetti non abbienti secondo i criteri e le modalità
meglio esposte alla lett. b) in premessa;
3. di trasmettere, per la pubblicazione, il
presente provvedimento, ai sensi dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/1997,
come modificato dal D.Lgs. 30.12.1999, n. 506, al Dipartimento per le
politiche fiscali - Ufficio del federalismo fiscale, secondo le modalità
stabilite dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3 dd.
16.4.2003;
4. di dare atto che le aliquote e
detrazioni, oggetto del presente provvedimento, avranno effetto per
l'annualità 2008;
5. di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 54, comma 3 della L.R. 1/93;
6. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5
della L.R. 31 luglio 1993, n. 13, che avverso la presente deliberazione sono
ammessi:
- opposizione alla Giunta comunale,
durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52, comma 13, della
L.R. 1/93 e s.m.;
- ricorso straordinario entro 120 giorni,
ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro
60 giorni ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 6.12.1971, n.1034.