Descrizione
La direttiva UE 2019/1937 in materia di Whistleblowing è stata recepita con il Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, in vigore dal 15.07.2023;
la Direttiva (UE) 2019/1937 pone come centrale il ruolo del whistleblower nella denuncia e nella prevenzione di violazioni di norme e al fine della salvaguardia del “benessere” della società.
Obiettivo del legislatore è infatti impedire o contrastare condotte che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e accrescere il livello di osservanza delle norme giuridiche in ambiti e settori in cui le violazioni possono arrecare un grave pregiudizio al pubblico interesse. Per perseguire tale obiettivo, la Direttiva europea Direttiva (UE) 2019/1937
impone agli Stati membri di obbligare un ampio numero di soggetti pubblici e privati a mettere a disposizione dei potenziali whistleblower canali di segnalazione efficaci, riservati e sicuri e a proteggere gli stessi da eventuali ritorsioni;
peraltro l’istituto e la disciplina del Whistleblowing non rappresentano una novità nel nostro ordinamento, essendo lo stesso già previsto per il settore pubblico dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione) e dalla legge 30 novembre 2017, n. 179 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnala- zioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato), che ha modificato l’articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
la nuova disciplina è orientata a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione e si conferma quale strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato; chi segnala fornisce informazioni che possono portare all’indagine, all’accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni;
garantire la protezione, sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni, dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o con il nuovo istituto della divulgazione pubblica, contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo;
tale protezione viene, ora, ulteriormente rafforzata ed estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione;
le principali novità contenute nella nuova disciplina sono:
- l’estensione dei destinatari degli obblighi;
- l’ampliamento del novero delle persone fisiche che possono essere protette per le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche;
- l’espansione dell’ambito oggettivo, cioè di ciò che è considerato violazione rilevante ai fini della protezione, nonché distinzione tra ciò che è oggetto di protezione e ciò che non lo è;
- la disciplina di tre canali di segnalazione e delle condizioni per accedervi: interno (RPCT), esterno (gestito da ANAC), nonché il canale della divulgazione pubblica;
- l’indicazione di diverse modalità di presentazione delle segnalazioni, in forma scritta o orale;
- la disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi;
- i chiarimenti su che cosa si intende per ritorsione e ampliamento della relativa casistica;
- la disciplina sulla protezione delle persone segnalanti o che comunicano misure ritorsive offerta sia da ANAC che dall’autorità giudiziaria e maggiori indicazioni sulla responsabilità del segnalante e sulle scriminanti;
- la revisione della disciplina delle sanzioni applicabili da ANAC e l’introduzione da parte dei soggetti privati di sanzioni nel sistema disciplinare adottato ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;