IM.I.S. 2024

Guida all'IM.I.S. 2024
Data:

17/05/2024

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Tipologia di contenuto

  • Avviso

Descrizione

Il prossimo 17 giugno 2024 scadrà la rata d'acconto dell'IM.I.S. 2024.

Quest'anno il versamento dell'imposta sarà in due rate, aventi scadenza il 17 giugno e il 16 dicembre. Quindi, entro la prima scadenza di pagamento verrà inviata una nota informativa ed i modelli F24 precompilati per il versamento dell'acconto (17.06.2024) e del saldo (16.12.2024). Chi nel corso dell'anno avesse modifiche rispetto agli immobili posseduti è pregato di rivolgersi all'Ufficio tributi per il ricalcolo dell'imposta;

Si invitano i contribuenti a controllare la documentazione e a rivolgersi all'Ufficio Tributi per tutti i chiarimenti che si rendessero necessari.

L'Ufficio Tributi rimane a disposizione ai seguenti recapiti:

TELEFONO: 0461-608270 0461-608229 0461-608234 0461-608230
MAIL: imis@comune.mezzolombardo.tn.it
nei seguenti orari:

  • lunedì, mercoledì, giovedì: dalle 08.30 alle 12.30
  • martedì: dalle 08.30 alle 16.00
  • venerdì: dalle 08.30 alle 12.00.

L'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) è entrata in vigore nel 2015 obbligatoriamente nei Comuni trentini.

BREVE GUIDA ALL'IMIS 2024

CHI PAGA l'IMPOSTA:

il proprietario degli immobili, ovvero il titolare di diritti reali quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, nonché il locatario finanziario (leasing).

QUANDO SI PAGA l'IMPOSTA:

L'imposta si versa in due rate, aventi scadenza il 17 giugno e il 16 dicembre. Quindi ai contribuenti verrà inviato entro la prima scadenza di pagamento (17 giugno 2024) anche il modello F24 precompilato per il versamento a saldo (16 dicembre 2024); pertanto chi nel corso dell'anno avesse modifiche rispetto agli  immobili posseduti è pregato di rivolgersi all'Ufficio tributi per il ricalcolo dell'imposta;

ABITAZIONE PRINCIPALE - CASISTICHE PARTICOLARI

È abitazione principale il fabbricato nel quale il contribuente titolare del diritto reale risiede anagraficamente e dimora abitualmente.

La definizione di abitazione principale per i coniugi in costanza di matrimonio con posizioni anagrafiche in distinti nuclei familiari risulta novellata dopo l'intervento della Corte Costituzionale n. 209 del 13 ottobre 2022. La sentenza, emessa con riferimento all'I.M.U., imposta immobiliare vigente a livello nazionale, è stata recepita anche dal Legislatore provinciale prevedendo che l'applicazione dell’IM.I.S. debba avvenire scindendo la posizione tributaria del soggetto passivo da quella dei restanti componenti del nucleo familiare. I coniugi, titolari di diritti reali di due distinti fabbricati, in ciascuno dei quali sono residenti e dimoranti, possono applicare la fattispecie dell'abitazione principale, dimostrando ciascuno il requisito della residenza e della dimora abituale.

La nuova formulazione ha valenza già dall'anno d'imposta 2022 ed è subordinata alla presentazione di una comunicazione da parte del coniuge che pone la residenza anagrafica in un fabbricato diverso da quello che costituiva oggetto della convivenza coniugale.

La comunicazione può essere effettuata tramite la consegna all’ Ufficio Tributi del modulo scaricabile al seguente link, che deve essere presentato entro il termine perentorio del 30 giugno 2024 per le situazioni sorte nel 2023.

Per gli anni seguenti il modello deve essere presentato entro il 30 giugno dell'anno successivo. La dichiarazione non deve essere presentata ogni anno, mentre deve essere comunicata qualsiasi variazione.

SONO ASSIMILATE AD ABITAZIONE PRINCIPALI  e, dunque, esenti dall'imposta:

  1. L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L’assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7. Si chiarisce che:
    1. l’assimilazione si applica solo se il fabbricato posseduto da soggetto che acquisisce la residenza in casa di riposo o istituto sanitario era qualificato, al momento del cambio della residenza stessa, come “abitazione principale” dello stesso soggetto (e quindi con riferimento all’articolo 5 comma 2 lettera a), vedi Paragrafo 2.1);
    2. l’assimilazione si applica in ogni caso ai fabbricati di cui al punto 1. nei quali continuino a risiedere anagraficamente il coniuge o i parenti o gli affini entro il secondo grado del soggetto ricoverato (e possess ore);
    3. l’assimilazione si applica ai fabbricati di cui al punto 1 comunque utilizzati (quindi anche tenuti a disposizione) purché l’utilizzo stesso, da parte di chiunque, avvenga a titolo non oneroso (e quindi non solo in caso di locazione ma in base a qualsiasi presupposto giuridico, anche atipico, dal quale derivi un utile economico per il possessore ora ricoverato);
    4. le unità immobiliari possedute dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e le relative pertinenze;
      1. la casa coniugale assegnata al coniuge in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
      2. il fabbricato abitativo assegnato al genitore cui un provvedimento giudiziale ha riconosciuto l'affidamento dei figli, dove questi fissa la dimora abituale e la residenza anagrafica;
      3. il fabbricato posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate (ordinamento militare, polizia…), per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

COME SI CALCOLA L'IMPOSTA

La base imponibile è il valore sul quale si calcola l’IM.I.S. e va determinata applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto i seguenti moltiplicatori:

  • 168 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  • 147 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 84 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
  • 68,25 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad esclusione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  • 57,75 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 

La base imponibile va moltiplicata per l'aliquota (come di seguito indicata) in funzione dell'utilizzo dell'immobile.

L'imposta così determinata va rapportata alla quota di possesso per il periodo minimo di un mese solare.

SOLO PER I POSSESSORE DI ABITAZIONI DI LUSSO (A/1, A/8 e A/9) E RELATIVE PERTINENZE dall'imposta calcolata per l'abitazione principale  va sottratta la detrazione per abitazione principale, rapportata alla quota di utilizzo come abitazione principale ed al periodo di possesso minimo di un mese.

 

ALIQUOTE DETRAZIONI E DEDUZIONI

DESCRIZIONE ALIQUOTE COMUNE ALIQUOTA
Abitazione principale, fattispecie assimilate e relative pertinenze, escluse A/1, A/8 e A/9 0 per mille
Abitazione principale in cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (detrazione € 386,79.=) 3,5 per mille
Abitazione concessa in comodato gratuito con contratto registrato a parenti in linea retta entro il 2° grado * 3 per mille
Fabbricati abitativi oggetto di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge 431/1998, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 8 comma 2, lett. e ter) della L.P. 14/2014  * 7,95 per  mille
Altri fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze 8,95 per mille
Fabbricati iscritti in cat. A/10, C/1, C/3, D/2; Fabbricati in cat. D/1 con rendita catastale <= 75.000,00.= e in cat. D/7 e D/8 con rendita catastale <= 50.000,00.= 5,5 per mille
Fabbricati iscritti in cat. D/3, D/4, D/6 e D/9; Fabbricati in cat. D/1 con rendita catastale > 75.000,00.= e in cat. D/7 e D/8 con rendita catastale > 50.000,00.= 7,90 per mille
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale <= 25.000,00.= 0 per mille
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale > 25.000,00.= (deduzione € 1.500,00.=)** 1 per mille
Altri fabbricati (immobili non compresi nelle categorie precedenti) 8,95 per mille
Aree edificabili 8,95 per mille

 

* Con obbligo di comunicazione da parte del contribuente

**La deduzione spetta per ogni singolo fabbricato strumentale all'attività agricola nell’importo di € 1.500,00 e va detratta dalla rendita catastale.

 

AREE FABBRICABILI:

La Giunta comunale, con deliberazione n° 237 del 23.11.2021, ha determinato i valori di riferimento per mq. delle aree edificabili, suddividendo in zone omogenee il territorio comunale. Per maggior informazioni in merito a detti valori si rinvia al provvedimento, pubblicato su questo sito, all'area tematica "TRIBUTI",  alla sezione “IMIS”. In presenza di atti, anche preliminari, di trasferimento, successioni, donazioni, ecc. trova applicazione il valore dichiarato dal contribuente e/o definitivamente accertato dai competenti Uffici dello Stato.

Si considerano assimilati ad area edificabile:

  • i fabbricati iscritti catastalmente nelle categorie F/2, F/3 ed F/4, nelle more dell’accatastamento definitivo;
  • i fabbricati oggetto di demolizione o di interventi di recupero ai sensi dell’art. 99, comma 1, lettere c) d), e) e g) della legge urbanistica provinciale 2008;
  • le aree durante l’effettuazione dei lavori di edificazione, indipendentemente dalla tipologia dei fabbricati realizzati.

 

La legge provinciale n. 15/2015 prevede la possibilità che il proprietario di un'area edificabile, non interessato a edificare, chieda al Comune la modifica della destinazione urbanistica. Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Sviluppo e Tutela del Territorio comunale.

 

CASI PARTICOLARI:

FABBRICATI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO: il vincolo di tutela deve essere riconosciuto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Il valore imponibile su cui calcolare l'imposta è ridotto al 50 %.

FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI: L’inagibilità o inabitabilità degli immobili può essere dichiarata se viene accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:

  1. gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell’edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
  2. gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l’eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa vigente in materia urbanistico – edilizia (art. 77 della legge provinciale n. 22 del 1991).

Il valore imponibile su cui calcolare l'imposta è ridotto al 50 %.

Le due riduzioni non sono cumulabili.

COME SI PAGA:

L’imposta può essere pagata utilizzando il modello F24 pre-compilato che verrà allegato alla comunicazione spedita ad ogni contribuente. Il modello va consegnato per il pagamento a qualsiasi banca o ufficio postale.

Il codice ISTAT del Comune di Mezzolombardo è F187; 
I codici tributo sono:

  • 3990 IMIS su abitazione principale, fattispecie assimilate e pertinenze;
  • 3991 IMIS per altri fabbricati abitativi;
  • 3992 IMIS per altri fabbricati;
  • 3993 IMIS per aree edificabili;

L’importo totale da versare deve essere arrotondato all’euro, senza centesimi; l’arrotondamento va effettuato per difetto, se la frazione è inferiore a 50 centesimi, o per eccesso se è uguale o superiore a detto importo.

Non sono dovuti versamenti IMIS per un importo annuale riferito a ciascun soggetto passivo inferiore o uguale a 15,00.= euro.

SPORTELLO ON LINE:

Si ricorda che su questo sito, all'area tematica "TUTTI GLI ARGOMENTI", sezione ECONOMIA E FINANZE., all'argomento TRIBUTI, il contribuente potrà accedere al servizio "Sportello Tributi on line", dove potrà consultare la propria  posizione accedendo con le credenziali (Login e password) comunicate con l'informativa IM.I.S. inviata a maggio in occasione della scadenza dell'acconto 2024 (17.06.2024). Se la posizione non risultasse aggiornata, prendere contatti con l'Ufficio Tributi al numero 0461/608230 - 0461/608229.

Nella stessa sezione, potrà inoltre accedere al CALCOLATORE IM.I.S. dove potrà ricalcolare l'imposta in autonomia.

INFORMAZIONI:

Per chiarimenti ed informazioni è possibile rivolgersi al servizio Tributi, contattando direttamente l'Ufficio Tributi al numero 0461/608230 - 0461/608229 o scrivendo all'indirizzo mail: imis@comune.mezzolombardo.tn.it. L'Ufficio è aperto al pubblico il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 08.30 alle 12.30, il martedì dalle 08.30 alle 16.00 e il venerdì dalle 08.30 alle 12.00.

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 28/11/2024 11:59

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