Aliquote IMIS 2019-2020

Delibera di approvazione delle aliquote IMIS per gli anni 2019 e 2020
Data:

21/01/2021

Numero di protocollo:

imis/19-20

Argomenti

Tipologia di documento

  • Pubblicazione

Descrizione

CHI PAGA l'IMPOSTA:Il proprietario degli immobili, ovvero il titolare di diritti reali quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, nonché il locatario finanziario (leasing).QUANDO SI PAGA l'IMPOSTA:L'articolo 1 della Legge Provinciale 2/2020 dispone, per il solo periodo d'imposta 2020, la seguente deroga alle scadenze per i versamenti IM.I.S. di cui all'art. 9, comma 1 della L.P. 14/2014:- è sospeso il versamento dell'ACCONTO IM.I.S. 2020 la cui scadenza ordinaria è fissata al 16 giugno 2020;- per l'anno 2020 l'intera imposta dovuta deve essere versata entro il 16 dicembre 2020 (data alla quale sono quindi unificate le due rate ordinariamente previste dall'art. 9, c. 1, della L.P. 14/2014;- rimane salva la facoltà per i contribuenti di effettuare più versamenti a propria libera scelta nel corso del periodo d'imposta comunque entro il termine ultimo del 16 dicembre 2020.ABITAZIONE PRINCIPALE - CASISTICHE PARTICOLARINel caso in cui i componenti del nucleo familiare anagrafico derivante da matrimonio possiedano due fabbricati di tipo abitativo nell’ambito del territorio provinciale e, pur mantenendo il vincolo matrimoniale, pongono la residenza anagrafica nei due fabbricati in modo scisso, l'azzeramento dell'aliquota per l'abitazione principale e per le sue pertinenze si applicano ad un solo immobile. Se nel nucleo familiare sono presenti i figli, la u.i.u. da considerarsi abitazione principale è quella nella quale i figli stessi pongono la residenza. SONO ASSIMILATE AD ABITAZIONE PRINCIPALI e, dunque, esenti dall'imposta:

L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L’assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7. Si chiarisce che:

l’assimilazione si applica solo se il fabbricato posseduto da soggetto che acquisisce la residenza in casa di riposo o istituto sanitario era qualificato, al momento del cambio della residenza stessa, come “abitazione principale” dello stesso soggetto (e quindi con riferimento all’articolo 5 comma 2 lettera a), vedi Paragrafo 2.1);

l’assimilazione si applica in ogni caso ai fabbricati di cui al punto 1. nei quali continuino a risiedere anagraficamente il coniuge o i parenti o gli affini entro il secondo grado del soggetto ricoverato (e possessore);

l’assimilazione si applica ai fabbricati di cui al punto 1 comunque utilizzati (quindi anche tenuti a disposizione) purché l’utilizzo stesso, da parte di chiunque, avvenga a titolo non oneroso (e quindi non solo in caso di locazione ma in base a qualsiasi presupposto giuridico, anche atipico, dal quale derivi un utile economico per il possessore ora ricoverato);

le unità immobiliari possedute dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e le relative pertinenze;

la casa coniugale assegnata al coniuge in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

il fabbricato abitativo assegnato al genitore cui un provvedimento giudiziale ha riconosciuto l'affidamento dei figli, dove questi fissa la dimora abituale e la residenza anagrafica;

il fabbricato posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate (ordinamento militare, polizia…), per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

COME SI CALCOLA L'IMPOSTALa base imponibile è il valore sul quale si calcola l’IM.I.S. e va determinata applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto i seguenti moltiplicatori:

168 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

147 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

84 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;

68,25 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad esclusione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

57,75 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

La base imponibile va moltiplicata per l'aliquota (come di seguito indicata) in funzione dell'utilizzo dell'immobile.L'imposta così determinata va rapportata alla quota di possesso per il periodo minimo di un mese solare.SOLO PER I POSSESSORE DI ABITAZIONI DI LUSSO (A/1, A/8 e A/9) E RELATIVE PERTINENZE dall'imposta calcolata per l'abitazione principale va sottratta la detrazione per abitazione principale, rapportata alla quota di utilizzo come abitazione principale ed al periodo di possesso minimo di un mese.ALIQUOTE DETRAZIONI E DEDUZIONI

DESCRIZIONE ALIQUOTE COMUNE
ALIQUOTA

Abitazione principale, fattispecie assimilate e relative pertinenze, escluse A/1, A/8 e A/9
0 per mille

Abitazione principale in cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (detrazione € 386,79.=)
3,5 per mille

Abitazione concessa in comodato gratuito con contratto registrato a parenti in linea retta entro il 2° grado *
3 per mille

Fabbricati abitativi oggetto di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge 431/1998, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 8 comma 2, lett. e ter) della L.P. 14/2014 *
7,95 per mille

Altri fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze
8,95 per mille

Fabbricati iscritti in cat. A/10, C/1, C/3, D/2; Fabbricati in cat. D/1 con rendita catastale <= 75.000,00.= e in cat. D/7 e D/8 con rendita catastale <= 50.000,00.=
5,5 per mille

Fabbricati iscritti in cat. D/3, D/4, D/6 e D/9; Fabbricati in cat. D/1 con rendita catastale > 75.000,00.= e in cat. D/7 e D/8 con rendita catastale > 50.000,00.=
7,90 per mille

Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale <= 25.000,00.=
0 per mille

Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale > 25.000,00.= (deduzione € 1.500,00.=)**
1 per mille

Altri fabbricati (immobili non compresi nelle categorie precedenti)
8,95 per mille

Aree edificabili
8,95 per mille

* Con obbligo di comunicazione da parte del contribuente**La deduzione spetta per ogni singolo fabbricato strumentale all'attività agricola nell’importo di € 1.500,00 e va detratta dalla rendita catastale. AREE FABBRICABILI:La Giunta comunale, con deliberazione n° 116 del 15.05.2018, ha determinato i valori di riferimento per mq. delle aree edificabili, suddividendo in zone omogenee il territorio comunale. Per maggior informazioni in merito a detti valori si rinvia al provvedimento, pubblicato sul questo sito, all'area tematica "TRIBUTI", alla sezione “IMIS”. In presenza di atti, anche preliminari, di trasferimento, successioni, donazioni, ecc. trova applicazione il valore dichiarato dal contribuente e/o definitivamente accertato dai competenti Uffici dello Stato.Si considerano assimilati ad area edificabile:

i fabbricati iscritti catastalmente nelle categorie F/3 ed F/4, nelle more dell’accatastamento definitivo;

i fabbricati oggetto di demolizione o di interventi di recupero ai sensi dell’art. 99, comma 1, lettere c) d), e) e g) della legge urbanistica provinciale 2008;

le aree durante l’effettuazione dei lavori di edificazione, indipendentemente dalla tipologia dei fabbricati realizzati.

La legge provinciale n. 15/2015 prevede la possibilità che il proprietario di un'area edificabile, non interessato a edificare, chieda al Comune la modifica della destinazione urbanistica. Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Sviluppo e Tutela del Territorio comunale. CASI PARTICOLARI:IMMOBILI "SETTORE TURISTICO" per il solo anno 2020: esenzione disciplinata dall'art. 14 bis della L.P. 14/2014 - vedi avviso pubblicato sul sito del istituzionale all'area tematica "TRIBUTI", sezione IM.I.S., FABBRICATI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO: il vincolo di tutela deve essere riconosciuto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).Il valore imponibile su cui calcolare l'imposta è ridotto al 50 %.FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI: L’inagibilità o inabitabilità degli immobili può essere dichiarata se viene accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:

gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell’edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;

gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l’eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa vigente in materia urbanistico – edilizia (art. 77 della legge provinciale n. 22 del 1991).

Il valore imponibile su cui calcolare l'imposta è ridotto al 50 %.Le due riduzioni non sono cumulabili.COME SI PAGA:L’imposta può essere pagata utilizzando il modello F24 pre-compilato che verrà allegato alla comunicazione spedita ad ogni contribuente. Il modello va consegnato per il pagamento a qualsiasi banca o ufficio postale.
Il codice ISTAT del Comune di Mezzolombardo è F187; I codici tributo sono:

3990 IMIS su abitazione principale, fattispecie assimilate e pertinenze;

3991 IMIS per altri fabbricati abitativi;

3992 IMIS per altri fabbricati;

3993 IMIS per aree edificabili;

L’importo totale da versare deve essere arrotondato all’euro, senza centesimi; l’arrotondamento va effettuato per difetto, se la frazione è inferiore a 50 centesimi, o per eccesso se è uguale o superiore a detto importo.Non sono dovuti versamenti IMIS per un importo annuale riferito a ciascun soggetto passivo inferiore o uguale a 15,00.= euro.SPORTELLO ON LINE:Si ricorda che su questo sito, all'area tematica "TRIBUTI", sezione IM.I.S., potrà accedere al servizio "Sportello Tributi on line", dove potrà consultare la Sua posizione accedendo con le credenziali (Login e password) comunicate con l'informativa IM.I.S. inviata lo scorso dicembre in occasione della scadenza 2015. Se la posizione non risultasse aggiornata, prendere contatti con l'Ufficio Tributi al numero 0461/608230 - 0461/608229.INFORMAZIONI:Per chiarimenti ed informazioni è possibile rivolgersi al servizio Tributi, contattando direttamente l'Ufficio Tributi al numero 0461/608230 - 0461/608229. L'Ufficio è aperto al pubblico il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 08.30 alle 12.30, il martedì dalle 08.30 alle 16.00 e il venerdì dalle 08.30 alle 12.00.

Unità organizzativa responsabile

Unità organizzativa responsabile

Ufficio Entrate e Personale

L'ufficio gestisce le entrate tributarie e il personale comunale.

Formati disponibili

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Licenza di distribuzione

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Creative Commons CC0 1.0 Universal - Public Domain Dedication (CC0 1.0)

Date

Data di inizio validità/efficacia

21/01/2021

Data di inizio pubblicazione

21/01/2021

Ulteriori informazioni

Identificativo del documento

imis/19-20

Ultimo aggiornamento: 17/10/2024 15:51

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